Giulio Bacosi

La pandemia nel prisma centripeto

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In attesa del nuovo incontro tra Governo e Regioni, diamo una rapida occhiata al quadro costituente, dopo l’aggiornamento (non del tutto commendevole) del 2001

L’art.117 della Carta, al primo comma, comincia con l’affermare che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali: ogni norma interna che si ponga in frizione con vincoli derivanti da norme dell’Unione europea o da norme internazionali è dunque da assumersi incostituzionale.

Stando poi al comma 2 del medesimo art.117, lo Stato ha legislazione esclusiva – senza dunque possibilità di interferenze regionali – in tutta una serie di materie tra le quali, ai sensi della lettera q), dogane, protezione dei confini nazionali e “profilassi internazionale”.

Come ha sottolineato di recente anche la Corte costituzionale, è dunque il solo Stato a poter legiferare sulla “profilassi” che – come nel caso di una pandemia globale – superi i confini nazionali, dettando in via esclusiva, si legge testualmente in un banale dizionario on line, “… le norme e i provvedimenti che si devono adottare, collettivamente o da parte di singoli, per la difesa contro determinate malattie, specialmente infettive”.

Come se non bastasse, secondo l’art.120, comma 2, della Costituzione il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali e demandando alla legge ordinaria la definizione delle procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi statali siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Cosa altro dire?

Poche Regole chiare, ci salveranno tutti!

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