Una volta, dicevi “sentimento” e pensavi “feeling”.
Da qualche settimana, viene invece alla mente null’altro che una terrazza milanese.
Beninteso, lo si è ripetuto spesso e conviene ribadirlo ancora: l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva.
L’art.27, comma 2, della Costituzione è “lapidario”: e non si limita a dire che l’imputato ridetto “non può essere” considerato colpevole; ci dice piuttosto che egli “non è” considerato colpevole, che è come dire che dobbiamo tutti considerarlo non colpevole fino alla condanna definitiva.
Quello che si può tuttavia affermare con un ragionevole grado di certezza è che essere più consapevoli delle norme nelle quali si articola il nostro ordinamento corrisponde ad un must assoluto, massime laddove l’eventuale violazione implichi una sanzione penale.
La legge penale infatti non ammette ignoranti, a meno – ci ha insegnato la Corte costituzionale – che si tratti di ignoranza “inevitabile”.
Ora, con una sentenza pubblicata lo scorso 18 gennaio, la III sezione penale della Cassazione ci ha ribadito che anche nei confronti del coniuge non consenziente può configurarsi una “violenza sessuale”.
Di più: per la Corte è violenza sessuale non già solo quella perpetrata da un coniuge nei confronti dell’altro senza il relativo consenso, ma in taluni casi financo in presenza di “mancato dissenso” del violentato, e dunque quando questi non abbia detto esplicitamente di no a chi violenta.
Secondo la Cassazione, in tema di violenza sessuale, il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha infatti valore scriminante (e, dunque, non esclude la punizione di chi violenta) quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei relativi confronti, con conseguente compressione della propria capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell’autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali.
Il nostro sistema giuridico inoltre, allo stato attuale, tiene su piani distinti l’immorale dall’illecito, punendo – anche quando si configuri il primo, l’immorale – in ogni caso solo il secondo, ovvero l’illecito.
Tutto sta a saperlo.
Eh si!
Perché con il Diritto, come con tutto il resto, è pura “questione di feeling”…
Poche Regole chiare, ci salveranno tutti!