E’ arrivato (finalmente) un bastimento carico di… vaccini!
E ora il dibattito, come è naturale che sia, si sposta sul se vaccinarsi sia “meramente facoltativo” o “doverosamente obbligatorio”.
La risposta va letta nel prisma del Diritto vigente.
La Carta costituzionale, all’art.32, una qualche indicazione ce la da già al comma 1, laddove afferma che la Repubblica (ovvero la sintesi delle Istituzioni e di ciascuno di noi) tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ma anche come interesse della collettività, garantendo cure gratuite agli indigenti.
Assai significativo è il successivo comma 2, secondo il quale nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, quest’ultima – la legge appunto – non potendo in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Questo significa in primo luogo che campeggia in materia una riserva di legge, e che dunque occorrerebbe una legge (o una fonte primaria assimilata: un decreto legge ad esempio), per imporre la vaccinazione anti-Covid anche a chi non ritiene di dovervisi spontaneamente sottoporre, senza che sia all’uopo sufficiente, ad esempio, un DPCM.
Significa poi che non possono mai essere travalicati i limiti del rispetto della persona umana; che tuttavia, già in passato, non sono stati assunti tali da impedire vaccinazioni obbligatorie “nell’interesse della collettività”.
E’ allora una scelta discrezionale del decisore politico se imporre o meno la vaccinazione: scelta che, al momento, si è orientata nel senso della facoltatività, lasciando campeggiare libertà ed auto-responsabilità di tutti e di ciascuno, massime se “esposto al pubblico”.
Ed ecco, era ora, il 2021: con esso, i miei personali Auguri “costituzionali”.
Poche Regole chiare, ci salveranno tutti!